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testo, non ufficiale, coordinato con gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite VII e IX della Camera alla data 09/10/2007

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Schema di disegno di legge recante disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale

 

Art. 1.

(Princìpi generali).

      1. Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale e comunque fino alla definitiva conversione delle reti fissata al 30 novembre 2012, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre e satellitare è ispirata a princìpi di più equa distribuzione delle risorse frequenziali ed economiche, di tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti e di previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti, di promozione di servizi interattivi di pubblica utilita` diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite il nuovo standard tecnologico. Essa promuove altresì una transizione ordinata, intesa ad ottimizzare l'uso dello spettro frequenziale e delle relative risorse, e a tale fine incoraggia il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe.

 

Art. 2.

(Limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo e altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale).

      1. Fino al 30 novembre 2012 e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale, il conseguimento, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di ricavi pubblicitari superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, costituisce una posizione dominante vietata ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato «decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», come modificato dalla presente legge.

      2. Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche sulla base dei dati economici acquisiti attraverso l'informativa economica di sistema di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2002, la medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sentita l?Autorita` garante della concorrenza e del mercato indica i soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e richiede loro l'adozione delle misure previste dal comma 3 a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, l?Autorita` indica, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che, nell?anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e, contestualmente all?accertamento, richiede loro l?adozione, entro i tre mesi successivi, delle disposizioni previste dal comma 3.

      3. Nell'anno solare successivo all'accertamento, ciascuna emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, facente capo a soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1, trasmette pubblicità in misura non superiore al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che abbiano trasferito , all?esito dell?accertamento, trasferiscono su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica ovvero, che cessino la trasmissione di pubblicita` su una o piu` emittenti.

3-bis. Le società concessionarie che effettuano la raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale, indipendentemente dalla piattaforma trasmissiva e dalle modalità di diffusione dei relativi programmi, sono tenute a presentare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, i listini trimestrali, semestrali o annuali relativi ai prezzi di vendita della pubblicità, specificando, nella comunicazione, i diversi prezzi per fascia oraria, nonché tutte le tipologia di offerte speciali, sconti e promozioni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei principi di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sulle dinamiche dei prezzi di vendita degli spazi pubblicitari e accerta l'esistenza di condotte e di intese restrittive della libertà di concorrenza nel relativo mercato. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al Capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

      4. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: «spot» è sostituita dalla seguente: «messaggi».

      5. All'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel primo periodo le parole: «dagli spot» sono sostituite dalle seguenti: «dai messaggi» e le parole: «gli spot» dalle seguenti: «i messaggi»; nel secondo periodo le parole: «dagli spot» sono sostituite dalle seguenti: «dai messaggi».

      6. All'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Al fine del rispetto del limite del 20 per cento, sono considerati programmi quelli irradiati in tecnica digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio» indipendentemente dal numero di ore settimanali di trasmissione.

     6-bis. Le risorse frequenziali liberate, in applicazione del comma 3, dagli operatori in posizione dominante ai sensi del comma 1, sono cedute o assegnate ai soggetti che ne facciano richiesta, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi e le procedure di cui all'articolo 3.

     6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di ridurre le barriere di ingresso al mercato, riesamina la delibera 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, prevedendo requisiti soggettivi più accessibili e meno onerosi per il rilascio delle autorizzazioni ai fornitori di contenuti.

     6-ter. Fatta salva la disciplina specifica per il soggetto concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, i fornitori di contenuti autorizzati alle trasmissioni in ambito nazionale non possono differenziare i dati e i servizi digitali sul territorio.

     6-bis. Il comma 9 dell?articolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e` sostituito dal seguente: « 9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, nessun soggetto puo` ne´ direttamente, ne´ attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. »

 

Art. 3.

(Disposizioni per l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e per l'accesso alle infrastrutture a banda larga).

      1. Le frequenze televisive analogiche non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 98 per cento 95 per cento del proprio bacino di servizio, quali individuate all'esito della predisposizione del data-base delle frequenze, devono essere liberate e restituite, ai sensi della disciplina vigente, al Ministero delle comunicazioni entro dodici mesi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     1-ter. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolati avviene nel rispetto dell?articolo 14 del decreto legislativo 259 del 2003.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura del mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche presentano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda.

      3. Il progetto, redatto in conformità ai parametri tecnici previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e alle conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra, nonche´ utilizzando preliminarmente impianti e frequenze gia` convertite in tecnica digitale, è approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro i tre mesi successivi alla data della sua presentazione.

     3-bis. Il progetto di cui al comma 2 deve prevedere preliminarmente la utilizzazione di impianti e frequenze già convertite in tecnica digitale. Le frequenze recuperate all'esito dell'applicazione del progetto sono riassegnate dal Ministero delle comunicazioni secondo procedure finalizzate allo sviluppo del pluralismo nel settore radiotelevisivo. Il Ministero delle comunicazioni assegna le stesse frequenze attraverso procedure pubbliche e nel rispetto dei criteri di obbiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatti salvi i diritti acquisiti da parte:

a) dei soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze e che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

b) delle emittenti titolari di concessione e autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che non raggiungano la copertura dell'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia.

I soggetti di cui al presente comma hanno l'obbligo di digitalizzare l'intera rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale di cui all'articolo 1, comma 1.

 

      4. All'esito dell'approvazione del progetto e in ogni caso entro dodici mesi sei mesi dal decorso del termine di cui al comma 2, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasferiscono trasmettono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda esclusivamente su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.

      5. Le frequenze restituite ai sensi del comma 1, nonche? le frequenze resesi ancora disponibili a seguito delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, acquisite ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le frequenze residue e quelle acquisite con modalità diverse rientrano nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni che le riassegna attraverso procedure pubbliche, con modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall'ordinamento, e con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale pari ad un terzo della capacita` trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d?antenna (ERP ? EMITTED RADIATION POWER), fatti salvi i diritti acquisiti.

      6. Al fine di garantire un?equa ed efficiente conversione delle trasmissioni in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale, le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non si applicano ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche. Fatto salvo quanto stabilito nel primo periodo del presente comma, i trasferimenti di cui al citato articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004 sono consentiti a qualunque altro soggetto che risulti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'autorizzazione generale all'esercizio dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Tali soggetti sono altresì abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale.

      7. Dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.

      8. Alla data del 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non possono utilizzare più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, quale risultante, in base al data-base delle frequenze, e in base al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 12 novembre 2003, adeguato dalla stessa Autorità entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, nel rispetto degli accordi internazionali, dal prodotto della capacità di trasporto, espressa in megabit/secondo, per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti.

      9. Prima della completa conversione delle reti televisive, la capacità trasmissiva eccedente i limiti previsti dal comma 8 è ceduta da parte del fornitore di contenuti liberata e rimessa nella disponibilita` dell?operatore di rete che la cede a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni, di intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La capacità trasmissiva eccedente i limiti indicati dal citato comma 8, che non sia stata ceduta a terzi secondo quanto previsto dal presente comma, rientra, alla data del 30 novembre 2012 e comunque all'atto della completa conversione delle reti, nella piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni.

     9-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l?attivita` di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale e` soggetta al regime dell?autorizzazione generale, ai sensi dell?articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l?articolo 23, comma 1 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonche´ gli articoli 15, comma 4 e 25, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per quanto non previsto dal presente comma, si applica l?articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche´, in quanto compatibile, l?articolo 38 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.

      10. I soggetti titolari delle infrastrutture a larga banda notificati come detentori di un significativo potere di mercato nel mercato dell?accesso a banda larga all?ingrosso all'esito delle procedure di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, sono tenuti ad offrire, a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne facciano richiesta, l'accesso a detta infrastruttura, nonché ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare, in tutti i casi in cui sistemi di accesso siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con propria delibera, in conformità ai princìpi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, i criteri e le modalità per la formulazione dell'offerta di cui al presente comma.

     10. L?Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni impone ai soggetti titolari delle infrastrutture a larga banda, notificati come detentori di un significativo potere di mercato nel mercato dell?accesso a banda larga all?ingrosso all?esito delle procedure di cui all?articolo 19 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, l?obbligo di offrire a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne facciano richiesta, l?accesso a detta infrastruttura, nonche´ ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo e della societa` dell?informazione e delle comunicazioni elettroniche o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalita` lineare e non lineare, in tutti i casi in cui i sistemi di accesso siano utilizzati. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

     10-bis. Dopo l'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori di rete di radiodiffusione in tecnica digitale, sulla base del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze in tecnica digitale, le porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi, possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per l'attività di radiodiffusione televisiva a carattere comunitario, a seguito di autorizzazione rilasciata dagli Uffici periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, successivamente alla verifica della disponibilità della risorsa, della compatibilità con il quadro radioelettrico esistente e all'individuazione dell'area di servizio entro la quale la suddetta risorsa può essere utilizzata. L'autorizzazione consente l'attivazione di un solo impianto di diffusione con potenza massima di 5 watt e non costituisce titolo per l'eventuale rassegnazione di analoga risorsa in digitale dopo lo switch-off analogico. Le frequenze utilizzate non potranno ad alcun titolo essere cedute o permutate con altri soggetti. È vietata la diffusione di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario o di televendita o di telepromozione. Non sarà, inoltre, possibile cedere spazi a pagamento a soggetti politici durante le consultazioni elettorali mentre si applicheranno le norma di par condicio per le emittenti commerciali.

     10-bis. All?emittenza televisiva in ambito locale viene riservato, sia in tecnologia analogica, sia in tecnologia digitale, un terzo della capacita` trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d?antenna (ERP ? EMITTED RADIATION POWER).

     10-bis. All'emittenza televisiva in ambito locale, in considerazione delle esigenze di tutela delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, è riservato, in ciascun bacino, fino a un terzo della numerazione da 1 a 9 da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre. Tale quota è stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle quote di mercato di ciascuna emittente locale riferita all'audience nel minuto medio ed alla presintonizzazione esistente.

     10-bis. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con gli altri Ministeri competenti, tenuto conto delle esigenze di armonizzazione a livello dell?Unione europea e dell?esigenza di assicurare la piena concorrenza tra le diverse piattaforme trasmissive, si attiva in ogni sede al fine di impedire che la presenza di diversi standard si traduca in barriere all?accesso dei contenuti.

     10-bis. Le emittenti televisive locali possono accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66 del 2001, fino a un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell'ambito della riserva del 40 per cento e nel rispetto della disciplina di accesso definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

ART. 3-bis.

(Misure per favorire la transizione al digitale).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull?imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm. 24x10 con la scritta « questo televisore non e` abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale terrestre ». Per gli apparecchi gia` distribuiti ai rivenditori l?obbligo grava su questi ultimi.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

 

Art. 3-bis.

(Norme in materia di titolarità di diritti televisivi).

 

1. Allo scopo di promuovere la diffusione e la distribuzione delle opere audiovisive e cinematografiche europee, in particolare quelle realizzate da produttori indipendenti, attraverso obblighi di programmazione e di investimento sulle diverse reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla modalità di fruizione da parte del pubblico e di assicurare l'equilibrio nei rapporti contrattuali tra produttori e soggetti che provvedono alla diffusione o alla distribuzione delle loro opere, il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per disciplinare in modo organico l'intera materia dell'acquisto e della vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee, nonché entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi eventuali decreti integrativi o correttivi.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) riconoscimento del valore culturale delle opere europee, in particolare quelle cinematografiche, quali fonti di arricchimento della persona anche ai fini della promozione di una più forte identità italiana ed europea;

b) riconoscimento del ruolo particolare dei produttori indipendenti nella creazione delle opere europee e della necessità di assicurare un adeguato sostegno anche di tipo economico alla loro attività;

c) riconoscimento in capo ai produttori indipendenti della titolarità dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive per ciascuna piattaforma trasmissiva con limitazioni temporali ai diritti di esclusiva da parte dei fornitori di contenuti e delle emittenti televisive;

d) riconoscimento del diritto dell'emittenza locale alla diffusione o distribuzione delle opere europee dopo un'adeguata finestra temporale dalla diffusione o distribuzione in ambito nazionale;

e) riconoscimento dell'inserimento di prodotti quale forma di finanziamento delle opere filmiche dei produttori indipendenti.

 

3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) estendere gli obblighi di programmazione attuali a tutti i fornitori di contenuti, anche a pagamento, indipendentemente dal titolo abilitativo, dalle reti trasmissive impiegate e dalle modalità di fruizione dei contenuti;

b) destinare quote specifiche della programmazione televisiva o dei cataloghi disponibili su richiesta individuale anche in favore delle opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana, e delle produzioni indipendenti;

c) estendere la base di contribuzione economica da parte a tutti i fornitori di contenuti, anche a pagamento, indipendentemente dal titolo abilitativo, dalle reti trasmissive impiegate e dalle modalità di fruizione dei contenuti a tutti i ricavi netti annui derivanti da attività televisiva, con esenzione delle imprese in fase di avvio;

d) destinare quote specifiche delle suddette risorse economiche in favore delle opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana, e delle produzioni indipendenti, prevedendo un regime sperimentale per gli operatori di telecomunicazioni fisse o mobili e i fornitori di servizi di accesso alla rete internet sui ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti a pagamento;

e) prevedere la titolarità dei produttori indipendenti dei diritti di sfruttamento secondari e l'obbligo per le emittenti e i fornitori di contenuti di condurre le negoziazioni per ogni singolo diritto a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie secondo le condizioni definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

f) prevedere la titolarità in esclusiva dei diritti sui programmi televisivi soltanto per un periodo limitato;

g) consentire la vendita e l'acquisto di diritti televisivi per ciascuna delle piattaforme tecnologiche esistenti;

h) consentire la vendita alle emittenti locali di diritti televisivi a partire da una data congrua successiva alla prima messa in onda da parte delle emittenti televisive nazionali;

i) consentire ai produttori indipendenti di utilizzare l'inserimento di prodotti quale fonte di finanziamento di opere cinematografiche, film per la televisione e opere di fiction a condizione di non essere stati prodotti o commissionati, direttamente o indirettamente, da emittenti o fornitori di contenuti stabiliti in Italia.

 

ART. 3-bis.

(Misure di tutela dell?emittenza televisiva locale).

1. Il sistema televisivo locale costituisce risorsa essenziale per la tutela del pluralismo informativo. A tal fine, ferma restando a regime la conformita` alle disposizioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale ed il rispetto dei principi di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale disciplinata dalla presente legge e` assicurata all?emittenza televisiva locale la riserva di un terzo delle risorse resesi disponibili in conseguenza dell?applicazione delle disposizioni di cui all?articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 della presente legge.

2. Le forme di pubblicita` diverse dagli spot pubblicitari, come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell?acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l?attivita` di radiodiffusione televisiva in ambito locale.

3. All?articolo 51, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole « da 1.040 euro a 5.200 euro » sono sostituite dalle parole « da 5.165 euro a 51.646 euro ».

4. L?articolo 38, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e` abrogato.

5. L?articolo 41, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, è abrogato.

 

Art. 4.

(Princìpi in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione).

      1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

          a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;

 

          b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati;

 

          c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi;

 

          d) tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti;

          e) assicurare la piena attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

      4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede secondo le modalità e i criteri di contribuzione, a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinati dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è a tale fine autorizzata a rideterminare l'entità della contribuzione ai sensi del citato articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266 del 2005.

 

Art.4.

1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.
2. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;
b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati;
c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi;
d) tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive, del loro progressivo tasso di penetrazione tra la popolazione, delle abitudini di fruizione delle nuove offerte da parte del pubblico;
e) assicurare l'interoperabilità dei meter rispetto a tutte le tecnologie digitali;
f) garantire la rilevazione degli indici di ascolto disaggregata per singola emittente e per piattaforma trasmissiva.

3. In applicazione dei principi di cui al comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'effettiva indipendenza dei soggetti che realizzano le indagini, in particolare rispetto ai soggetti che esercitano l'attività oggetto delle rilevazioni, e stabilisce con proprio regolamento, gli adempimenti che i soggetti realizzatori devono assolvere al fine di assicurare la conoscenza dei propri assetti societari e di controllo, nonché la trasparenza e la pubblicità delle tecniche e delle metodologie di rilevazione utilizzate.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è abrogato.
5. Ai soggetti che violano le disposizioni previste nel regolamento di cui al comma 3, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché quelle previste dall'articolo 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora nelle comunicazioni siano esposti fatti non rispondenti al vero.

 

Art. 5.

(Vigilanza e sanzioni).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e applica, secondo le procedure stabilite con il proprio regolamento di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le sanzioni previste in caso di violazione delle relative disposizioni.

      2. In caso di omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, e di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata in avvio del procedimento disciplinato dal medesimo regolamento. La sanzione deve in ogni caso essere superiore al beneficio economico derivato per effetto della omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3 o dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3.

      3. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone, nei confronti del soggetto esercente l'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.

      4. Se la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3 è accertata o comunque persiste successivamente alla sospensione irrogata ai sensi del comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.

      5. Chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e di diffusione di cui all'articolo 4, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

      6. All'articolo 41, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 205, n. 177, le parole: «da un minimo di 1040 euro ad un massimo di 5200 euro» sono sostituite dalle parole: «da un minimo di 5000 euro ad un massimo di 20000 euro».

 

Art. 5-bis. (Tutela degli utenti)

    1. Le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale devono essere utilizzate al fine di garantire i medesimi diritti e le medesime capacità degli utenti del servizio radiotelevisivo rispetto alle tecnologie di trasmissione analogica, in particolare con riferimento alla fruizione dei contenuti in luoghi, tempi e apparecchiature scelti dall'utente stesso. Le direttive emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 individuano le modalità intese ad assicurare l'applicazione del principio di cui al presente articolo.

 

 

Art. 6.

(Abrogazioni e modificazioni).

      1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) all'articolo 2, comma 1, lettera h), le parole: «, compresa la pay per view,» sono soppresse;

 

        b) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;» sono soppresse;

 

          b) all'articolo 2, comma 1, lettera l) le parole: «cinema» e le parole: «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi» sono soppresse.

 

          b-bis) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
p) ambito locale televisivo, l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale».

 

          b-bis) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «legislazione vigente in materia» sono aggiunte le seguenti: «e alle pronunce e linee guida emesse dal Garante per la protezione dei dati personali»

 

          b-bis) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «libertà fondamentali» sono aggiunte le seguenti: «Il trattamento di cui al presente comma assicura altresì una elevata tutela agli interessati, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle relative modalità di esercizio».

 

          b-bis) l'articolo 23, comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere anche tramite società controllate e/o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29».

 

          c) l'articolo 27, comma 3, è abrogato;

 

          d) all'articolo 31, comma 1, le parole: «, compresa la pay per view,» sono soppresse;

 

          d-bis) all'articolo 43, comma 9 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «controllati o collegati» aggiungere le seguenti: «o che li controllino».

 

         d-bis) l'articolo 41, comma 5, è soppresso.

 

         d-bis) articolo, 43, comma 2, dopo la parola: «d'ufficio», inserire le seguenti: «e comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

         e) all'articolo 43, comma 10, le parole: «da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi,» sono soppresse;

 

          e) all'articolo 43, comma 10, le parole: «da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi», e «e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione al pubblico» sono soppresse.

 

         f) l'articolo 51, comma 3, è abrogato.

      2. All'articolo 2, comma 1, lettera l), e all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «sistema integrato delle comunicazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «settore delle comunicazioni».

      3. Il comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

 

      «11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono, attraverso operazioni societarie, determinare, ai sensi degli articoli 2359 e 2497-septies del codice civile, situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo».

 

      4. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

 

      «2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

 

          a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

 

          b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) e e);

 

          c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

 

          d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

 

          e) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

 

          f) da 1.040 euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o)».

 

      5. Dopo l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

 

      «2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

 

      5-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In sede di rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio di detti titoli, tiene conto, ai fini dell'attribuzione ai soggetti richiedenti dei punteggi utili alla predisposizione delle relative graduatorie, del numero delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 1 e 2».

 

      6. Gli articoli 21, 23, comma 5, e 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono abrogati.

      6-bis. All'articolo 2-bis, comma 4, della legge 20 marzo 2001, n. 66 dopo le parole: «degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting)» sono aggiunte le seguenti: «o altri standard analoghi sulla base del principio di neutralità tecnologica ove gli stessi siano stati adottati in ambito comunitario e coordinati, anche al fine di garantire l'interoperabilità, attraverso specifiche conferenze internazionali per la radiodiffusione».
6-ter. Il Ministero delle comunicazioni attua le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi radiofonici in tecnica digitale.

 

      7. Sono abrogate tutte le altre disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112, e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

 

Art. 7.

(Disposizione finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

 

Art. 8.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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