|
SENATO DELLA REPUBBLICA
--------- XV LEGISLATURA ---------
N. 942
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore COSSIGA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 2006
---------
Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo
---------
Onorevoli Senatori. ? Il problema del conflitto di interessi non può, senza grave pericolo per i diritti civili e politici dei cittadini, essere compiutamente risolto in termini di status e di relazioni pubbliche e private delle persone.
Esso può essere risolto solo nell'ambito di una nazionalizzazione del servizio radio-televisivo e nella sua riorganizzazione su base pubblica o associazionista.
Il presente disegno di legge vuole costituire un contributo alla soluzione di questo delicato problema.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È riservata esclusivamente allo Stato la diffusione radiotelevisiva, e su conduttori fisici di programmi destinati al pubblico nell'ambito del territorio della Repubblica o nell'ambito del territorio di due o più regioni, anche mediante il trasferimento per via non elettronica, nonché la consegna e la riproduzione di mezzi fisici o elettronici di registrazione, in tempi anche diversi.
Art. 2.
1. Lo Stato può concedere l'esercizio dell'attività di diffusione dei programmi di cui all'articolo 1 esclusivamente a uno o più enti pubblici costituiti dallo Stato o, nell'ambito di due o più regioni, anche a enti pubblici costituiti dalle regioni, rispettivamente con leggi dello Stato e delle regioni interessate, o a società cooperative di giornalisti, operatori del settore della comunicazione o a cooperative di utenti o consumatori o a società costituite da sindacati, partiti, movimenti o comunità religiose.
2. Gli statuti degli enti pubblici interregionali o delle cooperative o società concessionari di cui al comma 1 sono approvati dal Ministero delle comunicazioni sotto il cui controllo operano.
Art. 3.
1. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'esproprio anche individuale di società che svolgono le attività di cui all'articolo 1, in qualunque forma siano esse costituite e qualunque sia il proprietario di esse.
2. Fino al riordinamento del settore in applicazione dell'articolo 2, per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi gli atti di alienazione, acquisto, costituzione di garanzie e di fusione o incorporazione, sono nominati dal Ministro delle comunicazioni commissari straordinari per ogni singola impresa. Essi possono essere coadiuvati da uno o più sub-commissari da loro nominati con il consenso del Ministro delle comunicazioni.
Art. 4.
1. Le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge si applicano agli enti pubblici e alle società di cui all'articolo 2.
Art. 5.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato il regolamento contenente le norme di attuazione e di esecuzione della legge medesima.
|